Etichettatura alimenti: modificata la normativa concernente il luogo di origine o di provenienza dei prodotti alimentari

Art. 3-bis della Legge n. 12/2019 – Etichettatura alimenti: modificata la normativa concernente il luogo di origine o di provenienza dei prodotti alimentari

ll Parlamento, nel convertire in legge il cd. “dl semplificazione”, ha apportato modifiche alle disposizioni relative all’indicazione del luogo di origine o di provenienza dei prodotti alimentari.

Con l’articolo 3-bis della Legge di conversione del Decreto Legge 14 dicembre 2018 n. 135, concernente disposizioni urgenti per il sostengo e la semplificazione per le imprese, è stata modificata la normativa nazionale che ha dettato disposizioni in merito all’indicazione del luogo di origine o di provenienza dei prodotti alimentari.

Le disposizioni previste dalla Legge in questione, entrano in vigore tre mesi successivi alla data di notifica del Decreto con il quale saranno individuate le categorie specifiche di alimenti per le quali sarà previsto l’obbligo dell’indicazione del luogo di provenienza al Parlamento europeo e del Consiglio. La data di notifica sarà comunicata tramite pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


Disposizioni previste dalla Legge di semplificazione

La Legge in questione dispone che:

  • con apposito Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro della salute, sono definiti i casi in cui l’indicazione del luogo di provenienza dei prodotti alimentari diventa obbligatoria;
  • con il Decreto in questione saranno individuate le categorie specifiche di alimenti per le quali sarà previsto l’obbligo dell’indicazione del luogo di provenienza;
  • in attuazione delle disposizioni comunitarie in materia di etichettatura dei prodotti alimentari, il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo provvederà a:

– effettuare appositi studi per individuare la presenza di un nesso tra qualità degli alimenti e relativa provenienza;
– valutare in quale misura sia percepita come significativa l’indicazione del luogo di provenienza e quando la sua omissione sia ingannevole;

  • i risultati delle consultazioni e degli studi saranno resi pubblici e trasmessi alla Commissione europea congiuntamente alla notifica del relativo Decreto;
  • l’indicazione del luogo di provenienza è sempre obbligatoria:
  • nel caso in cui l’omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore in merito al paese d’origine o al luogo di provenienza dell’alimento, in particolare se le informazioni che accompagnano l’alimento o contenute nell’etichetta nel loro insieme possano far pensare che l’alimento abbia un differente paese d’origine o luogo di provenienza;
    – quando il paese d’origine o il luogo di provenienza di un alimento è indicato attraverso qualunque mezzo, come diciture, illustrazioni, simboli o termini che si riferiscono a luoghi o zone geografiche, ad eccezione dei termini geografici figuranti in denominazioni usuali e generiche, quando tali termini indicano letteralmente l’origine, ma la cui interpretazione comune non è un’indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza. Le disposizioni in questione si applicano a partire dal 1° aprile 2020;
  • per le violazioni delle disposizioni relative all’indicazione obbligatoria dell’origine o di provenienza, stabilite dalla Legge in questione e dai decreti attuativi, trovano applicazione le sanzioni previste dal Decreto Legislativo 15 dicembre 2017 n. 231.

Prodotti soggetti a livello nazionale all’indicazione

Ricordiamo che sino alla data del 31 marzo 2020, sono soggetti all’obbligo dell’indicazione del luogo di origine o di provenienza:

  • la materia prima per il latte e i prodotti lattieri caseari;
  • il riso;
  • il grano duro per le paste di semola di grano duro;
  • il pomodoro.